STATUTO E CODICE ETICO

 

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STATUTO

Art. 1  COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita un'Associazione denominata "AIPARK - Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità".
 

Art. 2  SCOPO
L'Associazione è libera ed indipendente e non persegue alcun fine politico né di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e favorire il collegamento professionale tra gli associati e la diffusione della cultura della sosta, dei parcheggi e della mobilità.
A tal fine:

  • sviluppa le iniziative di raccolta e diffusione di informazioni e di scambio di esperienze e collaborazione tra gli Associati in ordine alle problematiche relative alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità;
  • coordina e tutela gli interessi della categoria;
  • promuove iniziative ed attività volte allo sviluppo del settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità;
  • promuove l’evoluzione delle normative con gli Enti e gli Organi competenti nazionali ed internazionali;
  • promuove l'esame di tecnologie innovative e la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità ed a tutte le attività ad essi complementari e connesse;
  • promuove la collaborazione con le Associazioni anche di stati esteri e con organismi internazionali, ed aderisce alla EPA European Parking Association ed eventualmente ad altre, con finalità compatibili con gli scopi sociali;
  • promuove e/o svolge attività di consulenza, formative e di aggiornamento professionale, nonché attività di promozione morale, culturale, civile e professionale dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente, e ogni altra attività inerente la formazione e il lavoro nell’ambito della sosta, dei parcheggi e della mobilità.
  • promuove e/o svolge attività di certificazione dei servizi relativi alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità;
  • può promuovere e/o supportare azioni o interventi innanzi le Autorità, anche giudiziarie, a tutela degli interessi, dei diritti e delle posizioni dell’Associazione, degli Associati e della categoria.
     

Art. 3  SEDE
L'Associazione ha sede legale e operativa a Zagarolo (Roma).
Possono comunque essere aperte altre distinte sedi operative in altre località qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art. 4  SOCI
Possono assumere la qualità di socio, le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica che svolgano od abbiano tra gli scopi sociali diretti o indiretti attività nel settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • SOCI ORDINARI: rientrano nella categoria dei soci ordinari i soggetti che svolgono attività di gestori, e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, e/o associazioni o federazioni di categoria che svolgono le attività sopra indicate.
  • SOCI STRAORDINARI: rientrano nella categoria dei soci straordinari i soggetti che operano imprenditorialmente nel settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità, ma non rivestono i requisiti per accedere in qualità di socio ordinario.
  • SOCI AFFILIATI: rientrano nella categoria dei soci affiliati i soggetti che, pur non rientrando nella precedente categoria, sono comunque interessati alle problematiche inerenti alla sosta, ai parcheggi e alla mobilità e che condividono le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
  • SOCI ONORARI: sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica le quali abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell'Associazione. Il titolo di socio onorario dura 2 anni, rinnovabili, ed è attribuito e revocato su proposta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri approva o respinge la proposta di nomina o di revoca proveniente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ai soci onorari particolari deleghe operative; può invitare i soci onorari a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Le associazioni operanti a livello nazionale o gli enti federativi che riuniscono associazioni operanti a livello anche locale potranno essere ammesse in qualità di soci ordinari, straordinari o affiliati, su valutazione del Consiglio Direttivo. Al pari potranno essere ammessi solo in qualità di soci affiliati le società facenti riferimento in qualsiasi forma ad un gruppo che annoveri già, all'atto della presentazione della richiesta di ammissione, almeno due soci tra i soci ordinari dell'Associazione.

Art. 5  AMMISSIONE DEL SOCIO
Per poter aderire all'Associazione le richieste di ammissione devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate formalmente agli uffici dell'Associazione.
All'atto della domanda i richiedenti devono comprovare i requisiti richiesti per accedere in qualità di socio appartenente ad una delle differenti categorie di cui all'art. 4 e dichiarare di accettare il presente Statuto associativo, il Codice Etico ed i regolamenti in vigore.
L'ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti previa valutazione dei requisiti.
L'ammissione effettiva è subordinata al versamento della quota sociale. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6  RISORSE E FONDO COMUNE
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni o eventi;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 7  OBBLIGHI DEL SOCIO
I soci sono tenuti a:

  • salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'Associazione ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
  • versare regolarmente la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di appartenenza;
  • contribuire alle spese di gestione eventualmente eccedenti i versamenti degli associati a titolo di quota sociale, secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  • rispettare il Codice Etico di cui l’Associazione è dotata.

Art. 8  DECADENZA DEL SOCIO
Il socio che non adempia ai propri obblighi, che non ottemperi alle norme statutarie ed ai regolamenti, che non rispetti le regole di correttezza o deontologiche riportate nel Codice Etico di AIPARK, che non effettui il pagamento della quota sociale o che venga a perdere i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di socio.
Può inoltre essere dichiarato decaduto: il socio estinto, fallito, interdetto, inabilitato, soggetto a procedure esecutive ed il socio che rechi danni materiali o morali all'Associazione.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica senza diritto ad alcun rimborso.


Art. 9  DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E RECESSO
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato per tutta la durata dell’Associazione.
In qualsiasi momento il socio può recedere dall'Associazione ma è comunque tenuto al versamento dell’intera quota sociale dell'anno in corso.
Il recesso dell’Associato deve essere comunicato all’Associazione con lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).


Art. 10  ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:

  • il Presidente;
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri.


Art. 11  L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati: soci ordinari, soci straordinari, soci affiliati e soci onorari.
I soci ordinari hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea.
I soci straordinari hanno diritto di voto solo in relazione allo scioglimento dell'Associazione mentre hanno voto consultivo su tutti gli altri argomenti.
Ai soci affiliati e onorari è riconosciuto solo il voto con valore consultivo.
I soci partecipano all'Assemblea personalmente a mezzo dei legali rappresentanti o di persona munita di delega.
Possono partecipare all’Assemblea solamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo ogni volta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché per l'eventuale nomina del Consiglio Direttivo.
È ammessa la possibilità che le Assemblee si svolgano in via telematica, in teleconferenza, videoconferenza o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale. L’Assemblea così svolta si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
Il Consiglio Direttivo adotta a maggioranza il regolamento per lo svolgimento della Assemblea e delle votazioni, nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità e imparzialità.
La convocazione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o telefax deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere: il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare.
Eventuali richieste di ampliamento dell'ordine del giorno potranno essere prese in considerazione se perverranno al Consiglio Direttivo e a tutti gli altri soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno un quarto dei soci ordinari indicando compiutamente i motivi della richiesta.
L'Assemblea viene convocata entro tre mesi dalla richiesta.
L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, quando è presente o comunque validamente rappresentata almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione, che può essere anche prevista per lo stesso giorno ma ad orario differente, l'Assemblea è valida se è presente o rappresentato almeno un quarto dei soci ordinari.
L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati.
Le decisioni inerenti alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere assunte con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati in Assemblea, alla presenza di un notaio.
Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, uno dei Vice Presidenti o un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma su richiesta della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati, la votazione sarà segreta.


Art. 12  COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

  • approvare le linee programmatiche;
  • approvare il bilancio annuale d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
  • decidere la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
  • stabilire i criteri di riparto delle eventuali perdite di gestione;
  • stabilire le eventuali contribuzioni straordinarie;
  • determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • approvare le modifiche statutarie;
  • approvare l'eventuale regolamento interno;
  • deliberare lo scioglimento dell'Associazione.


Art. 13  IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si compone di 17 membri compreso il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti in modo che siano rappresentate le categorie dei soci ordinari e straordinari ferma restando la maggioranza dei soci ordinari e garantendo comunque la presenza sia di operatori pubblici che privati. La durata in carica di ciascun Consigliere è di quattro anni e ogni due anni vanno eletti alternativamente otto o nove Consiglieri in sostituzione degli otto o nove Consiglieri  che hanno terminato il proprio mandato. I Consiglieri possono essere rieletti.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri hanno facoltà di cooptare fino a un massimo di 8 Consiglieri, dall’ultima Assemblea, fino ad integrare il numero di 17 prestabilito. I Consiglieri così cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri o ratifica di quelli cooptati. I Consiglieri così nominati o ratificati rimarranno in carica per il tempo originariamente previsto per il Consigliere sostituito.
Nel caso in cui venissero a mancare più di 8 Consiglieri, gli altri convocheranno immediatamente l’Assemblea per la sostituzione di tutti i Consiglieri mancanti. I Consiglieri così nominati dureranno in carica per il tempo originariamente previsto per ciascuno dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio individua nel regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea e delle votazioni, predisposto ai sensi dell’art. 11, i criteri di sostituzione dei Consiglieri.
Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in via telematica, per teleconferenza, videoconferenza, o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.
Le riunioni di Consiglio si dovranno tenere con una frequenza almeno trimestrale.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione. In casi di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, fax o e-mail ordinaria o certificata almeno due giorni non festivi prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente entro quindici giorni quando la richiesta perviene da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto ed indicare gli argomenti che si intendono discutere.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri. Quando la maggioranza non sia raggiunta viene fissata una nuova riunione entro dieci giorni. Tale riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è nominato nella prima seduta del Consiglio a maggioranza dei membri in carica ed è affiancato da due Vice Presidenti nominati con la stessa maggioranza.
Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, ma non - per la medesima carica - per il mandato immediatamente successivo a quello appena terminato.
Il Consiglio Direttivo definisce e affida con tempestività le deleghe operative al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Le deleghe potranno essere ritirate, ridefinite, assegnate in ogni seduta del Consiglio Direttivo.


Art. 14  COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

  • dirigere l'Associazione nella propria attività;
  • svolgere l'attività associativa;
  • curare e salvaguardare gli interessi dei soci e dell'Associazione;
  • ammettere i nuovi soci;
  • escludere i soci;
  • attuare le decisioni dell'Assemblea;
  • riferire all'Assemblea sulla propria attività;
  • stendere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
  • predisporre l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea dei soci;
  • determinare le quote associative annuali;
  • proporre all'Assemblea le eventuali contribuzioni straordinarie;
  • amministrare il patrimonio dell'Associazione;
  • nominare rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti o Organismi esterni;
  • costituire eventuali commissioni di lavoro;
  • redigere il regolamento interno e/o Codice Etico dell'Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • determinare l'adesione ad Associazioni di categoria, oltre a quelle alle quali già aderisce.


Art. 15  SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo per quattro anni, salvo decadenza anticipata del Consiglio Direttivo stesso, nella prima seduta del mandato. Il Consiglio provvede altresì a determinarne le competenze e l'eventuale rimborso spese. Il Presidente ne darà comunicazione a tutti gli Associati.
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli Organi dell’Associazione con funzione consultiva, senza diritto di voto.


Art. 16  PAST PRESIDENT
Il Consiglio Direttivo può nominare i precedenti Presidenti o Vice Presidenti dell'Associazione alla carica onoraria di Past President. I Past President partecipano alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo.
I Past President durano in carica per 2 anni, rinnovabili.


Art. 17  RESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio Direttivo, ottenuto il parere conforme del Collegio dei Probiviri, può proporre la nomina alla carica di Presidente Onorario dei precedenti Presidenti dell’Associazione o di altra persona fisica, anche esterna all’Associazione, qualora si siano distinti per speciali benemerenze nei confronti di AIPARK, per aver recato lustro all’Associazione stessa, diffondendone le finalità, o per particolari meriti nel settore della mobilità, dei parcheggi e della sosta. La proposta di nomina è sottoposta alla approvazione della prima assemblea utile. I Presidenti Onorari possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo. I Presidenti Onorari durano in carica per 2 anni, rinnovabili.

NORMA TRANSITORIA
Con l’approvazione del presente Statuto cessano automaticamente tutte le cariche onorarie già attribuite.


Art. 18  REVOCA PRESIDENTE ONORARIO E PAST PRESIDENT 
La revoca della carica di Presidente Onorario e di Past President è proposta dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri approva o respinge la proposta del Consiglio Direttivo e, in caso di approvazione, la proposta di revoca viene sottoposta a ratifica da parte della prima Assemblea utile. Qualora ricorrano gravi ed urgenti motivi, il Collegio dei Probiviri, con l’approvazione della revoca può decidere che, nelle more della decisione dell’Assemblea, la carica sia immediatamente sospesa.


ART. 19 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Compete al Presidente convocare il Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 12 e redigere l'ordine del giorno.
Il Presidente può farsi sostituire dai Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale nei compiti istituzionali ed operativi.
Per favorire una gestione collegiale dell’Associazione, il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un Comitato di Presidenza, composto dai Vicepresidenti e dal Segretario Generale, con funzione consultiva e di predisposizione delle questioni e dei lavori da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza chiunque ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
In caso di impossibilità temporanea o permanente a svolgere le funzioni di Presidente, i poteri e la rappresentanza sono attribuiti ad uno o ad entrambi i Vicepresidenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. La decisione è adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il quale definisce anche la durata dell’attribuzione.


Art. 20  COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, i quali scelgono tra loro un Presidente. L’assemblea deve inoltre nominare due membri supplenti per il Collegio.
Il Collegio dei Probiviri viene nominato ogni 4 anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.
In caso di morte, rinunzia, revoca o decadenza anticipata di un membro effettivo, subentrano i membri supplenti a partire dal più anziano di età. La prima assemblea utile provvede alla nomina dei Probiviri supplenti venuti meno per effetto della sostituzione. I membri supplenti subentrati come membri effettivi e i nuovi membri supplenti restano in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il Collegio.
Se con i membri supplenti non si completa il Collegio dei Probiviri, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione dei membri effettivi e supplenti mancanti. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il Collegio. Allo stesso modo si procede se vengono a mancare anticipatamente tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di verificare il corretto andamento dell'Associazione sottoponendo all'Assemblea una relazione annuale. Verifica inoltre annualmente, e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, lo stato di qualità dei soci ai sensi dell'art.4.
Qualora un terzo degli Associati lo richieda il Collegio dei Probiviri redigerà una relazione motivata sui punti contenuti nella richiesta stessa.
I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

NORMA TRANSITORIA

Per attivare il nuovo sistema quadriennale di elezione del Collegio dei Probiviri, i membri del Collegio, effettivi o supplenti, nominati nel corso dell’assemblea per l’approvazione del presente Statuto o nelle assemblee successive, scadono insieme ai membri del Collegio nominati nel corso dell’assemblea del 30 luglio 2020, ossia alla data dell’assemblea 2024.


Art. 21  LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE  
L'Associazione terrà, vidimati e numerati a norma di legge, il libro delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, il libro del Collegio dei Probiviri, il libro Soci.


Art. 22  SPESE ED INDENNIZZO
Ai soci che svolgono funzioni attive nell'Associazione, continuativamente o per compiti particolari, spetta il rimborso delle spese vive documentate. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea.


Art. 23  PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


Art. 24  DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita al 31/12/2050.
Alla scadenza la durata può essere prorogata dall'Assemblea con le modalità previste per le riforme statutarie.


Art. 25  SCIOGLIMENTO  
In caso di scioglimento dell'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui e fondi saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 26   ANNO D'ESERCIZIO
L'anno d'esercizio è quello di calendario.

Art. 27   FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie il Foro competente è quello della sede legale dell'Associazione.

Art. 28   RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

CODICE ETICO

PREMESSA GENERALE

Il Codice Etico di AIPARK costituisce l’insieme dei valori, dei princìpi e degli impegni che rappresentano il quadro etico valoriale di riferimento per tutte le componenti dell’Associazione (il sistema).

La "Associazione Italiana tra gli Operatori nel Settore della Sosta e dei Parcheggi", denominata in breve "AIPARK" concorre a favorire la diffusione della cultura della sosta e dei parcheggi quale contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese

In questo quadro l’AIPARK ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:
a) preservare ed accrescere la professionalità e la reputazione degli operatori del settore quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
b) contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla diffusione di modelli di eccellenza.

L’AIPARK si impegna, e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti
a) gli Associati,
b) i rappresentanti che rivestono incarichi associativi,
c) gli incaricati di rappresentare l’associazione in organismi esterni, ad attuare con trasparenza e a rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutte le componenti del sistema AIPARK sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Associazione elencati nello Statuto di AIPARK, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

A tal fine tutti gli associati, nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

Tutto il sistema, dal singolo associato ai massimi vertici dell’Associazione, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca conseguenze negative in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria sia presso la pubblica opinione che presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.


ART. 1 – ASSOCIATI

Le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di AIPARK, sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale dell’Associazione.

I soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare a:

  • applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
  • salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro e a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
  • agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
  • garantire i diritti dei consumatori e agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
  • tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
  • agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato e di tutte le sue articolazioni, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare a:

a) partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
b) contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della AIPARK, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale dell’Associazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
c) rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Associazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;d) non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della AIPARK, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;e) informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la AIPARK o con altri associati;
g) sostenere gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione e sostenere la sua credibilità mantenendone i valori e la mission
h) cooperare con l’Associazione e fornire in modo tempestivo e completo le informazioni richieste e conosciute;
j) utilizzare il logo dell’Associazione solo in accordo con le regole associative vigenti;
k) informare gli organi compotenti dell'Associazione su presunte violazioi del presente codice etico.

4. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 dovranno attenersi allo Statuto, osservare i comportamenti di questo Codice e gli standard professionali dell’Associazione e si impegnano in particolare a:
a) condurre gli affari lealmente ed in conformità alla normativa vigente;
b) condurre gli affari professionalmente secondo i princìpi di buona conduzione e pratica, incluso:

  • comportamenti commerciali corretti e responsabili;
  • impiegare fornitori competenti;
  • operare ai più alti standard possibili proteggendo così gli interessi delle imprese e dei loro Clienti;
  • avere conoscenza e comprensione della legislazione di competenza, dei regolamenti e degli standard riconosciuti ed assicurarsi la loro osservanza;
  • utilizzare dipendenti competenti e qualificati ed intraprendere una politica di sviluppo delle risorse umane con relativi processi di formazione;
  • prestare massima attenzione alla sicurezza del pubblico e dell’ambiente ed al ruolo sociale dell’impresa;
  • impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia o lamentela dell’utente rapidamente e nel modo più tempestivo ed equo.


ART. 2 – VERTICI ASSOCIATIVI

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli dell’AIPARK, i rappresentanti che rivestono incarichi associativi e i rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

a) lealtà;
b) reciproco rispetto;
c) trasparenza, in particolare nella diffusione e nello scambio delle informazioni;
d) correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
e) onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che - ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di AIPARK - sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli dell’Associazione, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti a:

a) fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
b) tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
c) promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli dell’Associazione, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.


4. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri dell’Associazione e la piena integrità morale e professionale

I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la fede pubblica, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né avere subìto condanne per reati fallimentari. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale (Riabilitazione) e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale (Effetti dell’applicazione della pena su richiesta). I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.


5. Ad ogni livello dell’Associazione, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano a:

a) assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi personali diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
b) agire secondo rigidi princìpi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
c) comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati e della Associazione;
d) applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Associazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione e verso l'esterno;
e) fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;
f) fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
g) proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
h) comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione;
i) segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione;
j) rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all’attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione e agli associati;
k) non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli dell’AIPARK.


ART. 3 – RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ED ORGANISMI ESTERNI

1. I rappresentanti della Associazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività, competenza, indipendenza e rispondenza nei comportamenti ai princìpi e agli impegni del Codice Etico e ai valori associativi, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti dell’Associazione sono tenuti a:

a) svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dall’Associazione;
b) informare in maniera costante sullo svolgimento del loro mandato;
c) assumere gli incarichi per spirito di servizio e non con intenti remunerativi o per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
d) rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi Associativi che hanno deliberato la designazione;
e) informare l’Associazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.


ART. 4 – ORGANI DI VIGILANZA

Le segnalazioni di comportamenti contrari al presente Codice Etico sono sottoposte al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria, nonché eventualmente a convocare le parti interessate per approfondimenti e confronti.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri riferirà al Consiglio Direttivo le proprie valutazioni. Il Consiglio delibererà in merito ai provvedimenti da prendere che - in base alla gravità del comportamento accertato, recidività accertate ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che violano il presente Codice Etico - sono:

a) censura da parte del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
b) sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto;
c) sospensione dall'elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei;
d) decadenza dalle eventuali cariche dell'Associazione;
e) espulsione dall'Associazione.

Le sanzioni di cui ai punti a, b, c possono essere adottate in ogni caso ed anche in combinazione fra loro.