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Come è noto, a partire dalla fine del 2024 AIPARK ha avviato diverse iniziative a tutela del settore rappresentato, a seguito dell’entrata in vigore – lo scorso 14 dicembre – della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche al Codice della Strada (d.lgs. 285/1992). Tra queste modifiche, assumono particolare rilievo quelle ai commi 14 e seguenti dell’art. 7 CdS, riguardanti le procedure di contestazione del mancato o parziale pagamento della sosta da parte degli utenti e il conseguente recupero della tariffa evasa.
In particolare, il comma 15 prevede che, in tali ipotesi, “La sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento”. Tali modifiche si coordinano con quanto già previsto dall’art. 12-bis, comma 5, del medesimo Codice della Strada, che attribuisce ai Comuni la facoltà di conferire alle società concessionarie della gestione dei parcheggi la competenza per il recupero delle somme non corrisposte a titolo di tariffa di sosta, comprensive di spese, interessi e penali, secondo modalità oggetto di specifica negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.
Quanto ai primi interventi attuativi, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Stradale, con circolare del 20 dicembre 2024, indirizzata alle Prefetture, ha inteso fornire disposizioni applicative e uniformi sull’intera riforma del Codice della Strada e, in particolare, sugli articoli sopra richiamati sollevando alcune problematiche interpretative in merito alla qualificazione giuridica e alla destinazione delle somme relative al recupero della tariffa non corrisposta. Ciò in ragione di un passaggio della circolare, secondo cui la normativa “introduce il principio per il quale le tariffe non corrisposte per la ZTL a pagamento o per la sosta a pagamento sono recuperate attraverso un meccanismo che prevede che tali importi vadano a maggiorare la sanzione prevista. In tal modo, le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, seguendo così le regole dell’art. 202 relative al pagamento in misura ridotta, dell’art. 203, comma 3, CdS, concernente il sostanziale raddoppio delle sanzioni in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre 60 giorni, nonché dell’art. 208 CdS, relativo alla devoluzione dei proventi delle sanzioni”.
A fronte di tali criticità, AIPARK, in nome e per conto della propria base associativa, ha promosso tempestivamente un’integrata strategia difensiva, articolata nella presentazione di un’istanza di autotutela (1° aprile 2025), un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (14 aprile 2025) e, in seguito, un sollecito all’istanza di riesame in data 19 maggio 2025. Le contestazioni hanno fatto leva sulla violazione e falsa applicazione delle norme primarie di riferimento – in particolare gli artt. 7 e 12-bis CdS – e su profili di manifesta illogicità, sviamento di potere, travisamento dei presupposti normativi, nonché lesione dei principi costituzionali di legalità, tipicità e uguaglianza in materia sanzionatoria.
Alla luce delle istanze formalizzate da AIPARK e delle argomentazioni tecniche esposte tanto nel ricorso quanto nelle interlocuzioni istituzionali, è intervenuta in data 25 maggio 2025 una seconda circolare integrativa del Ministero dell’Interno che corregge la prima circolare, restituendo coerenza al sistema sanzionatorio delineato dalla legge 177/24 e ribadendo che i due elementi economici devono mantenere una distinta qualificazione giuridica. Conseguentemente, è nella sfera di autonomia contrattuale del Comune, quale ente concedente, l’opportunità di disciplinare i rapporti economici con il gestore del servizio di sosta mediante apposite integrazioni convenzionali, definendo: i criteri per la ripartizione tra quota tariffaria e quota sanzionatoria e le modalità di incasso e rendicontazione; le responsabilità gestionali nei confronti dell’utenza e per migliorie del sistema.
Come in effetti osservato nel ricorso, tale assetto convenzionale consente una gestione funzionalmente separata delle due componenti secondo cui:
- al Comando di Polizia Locale, quale organo di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 comma 1 CdS, compete tutta la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni del Codice della Strada e, in particolare, quelle di cui all’art. 7 come novellato dalla legge 177/2024;
- al soggetto gestore, in virtù di specifica negoziazione con il Comune, è attribuita la competenza per il recupero delle somme non corrisposte a titolo di tariffa di sosta secondo le modalità da prevedere negli atti di affidamento.
In definitiva, l’intervento integrativo del Ministero dell’Interno ha soddisfatto in buona parte le esigenze interpretative e applicative formalmente sollevate da AIPARK, recependole pienamente e riconoscendo espressamente la necessità di mantenere una netta distinzione giuridica tra la sanzione amministrativa e la tariffa evasa.
Inoltre, in attesa di constatare l’adozione di procedure per la ripartizione delle somme recuperate, con particolare riferimento alle tariffa di sosta evase, il 17 settembre 2025 AIPARK ha mantenuto attivo il ricorso al Presidente della Repubblica, depositando motivi aggiunti, in quanto manca ancora un’adeguata definizione della natura giuridica delle tariffe, nonché della loro natura patrimoniale quale corrispettivo per un servizio pubblico a domanda individuale.
AIPARK ha messo a disposizione sia un parere pro veritate a firma dello Studio Legale Cancrini e Partners di Roma sia una bozza di lettera da inviare ai concedenti dei soci gestori/concessionari per affrontare gli adeguamenti contrattuali necessari.
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