COMUNICATO STAMPA AIPARK sulla PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE sull'illegittimità dell'art. 177 Codice dei Contratti Pubblici

 

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La pronuncia 218/2021 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 177 del Codice dei Contratti Pubblici che prevedeva l’obbligo, per i titolari di concessioni affidate senza il ricorso alla finanza di progetto, di appaltare a terzi l’80% dei lavori, servizi e forniture oggetto della concessione.

L’Alta Corte ha stabilito che la norma oggetto di censura, seppure abbia l’obiettivo di favorire i principi di concorrenza, risulta tuttavia irragionevole e sproporzionata quando determina un radicale svuotamento del ruolo imprenditoriale del concessionario e delle sue caratteristiche industriali ed operative, relegandolo ad una attività burocratica di affidamento di commesse propria di una stazione appaltante.

AIPARK, che aveva partecipato nel procedimento presso la Corte in qualità di amicus curiae, esprime grande apprezzamento per la decisione della Corte Costituzionale che, peraltro, risolve la grave anomalia dell’art. 177 anche rispetto al quadro regolatorio europeo (violando, come segnalato da AIPARK, il divieto di gold plating).

Al riguardo AIPARK auspica che nella legge delega di riforma dei contratti pubblici - al momento all’attenzione del Parlamento - ci si attenga strettamente alla regolazione prevista dalle Direttive europee, uniformando la normativa italiana a quella degli altri paesi comunitari e rendendo il quadro regolatorio nazionale più attrattivo per gli investitori professionali.