Sportello COVID-19

 

Sportello COVID 19

 

 

La diffusione del Coronavirus sta avendo un fortissimo impatto sul nostro Paese, da un punto di vista sanitario, economico e sociale.

Per queste ragioni AIPARK – continuando il suo lavoro in favore  dei propri Associati e di tutti coloro che operano nel settore della sosta, dei parcheggi e della mobilità - ha costituito lo SPORTELLO COVID19 attraverso il quale fornire agli Operatori del settore un primo supporto e orientamento sulle tematiche connesse all'attuale situazione di crisi.

Formulate il vostro quesito all’indirizzo:

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fornendo le informazioni relative.

Le segnalazioni rimarranno anonime.

AIPARK, con l'aiuto dei suoi esperti, formulerà una risposta con le prime indicazioni e informazioni utili.

Dalle questioni di particolare interesse generale poi, AIPARK elaborerà un quesito anonimo con una risposta a disposizione di tutti nelle FAQ pubblicate qui sotto.

Con questa iniziativa AIPARK intende anche raccogliere le istanze e le difficoltà degli Operatori per rappresentarli presso le istituzioni nazionali e locali, esprimendo con voce comune e coordinata  le necessità di chi ogni giorno opera in un settore vitale per la mobilità del Paese e suggerendo le azioni necessarie per la messa in campo di strumenti adeguati tesi a minimizzare l'impatto dell'emergenza su una parte importante del sistema economico italiano.

A tutti coloro che scriveranno verrà fornito un riscontro.

 

FAQ n. 1

Considerato che in conseguenza delle disposizioni adottate negli ultimi mesi si è determinata una straordinaria ed imprevedibile limitazione della circolazione e la chiusura di molte attività lavorative, diversi concessionari operanti nel settore della sosta e dei parcheggi hanno visto ridursi i propri incassi relativi alla tariffazione agli utenti, in misura tale, in molti casi, da non consentire la copertura dei costi e il rientro degli investimenti nei termini previsti. Quali azioni e/o richieste sono ipotizzabili al fine di ammortizzare, per quanto possibile, gli effetti economici devastanti che il perdurare della situazione di crisi legata al Covid-19 ha avuto e avrà su tutti i soggetti pubblici e/o privati?

Risposta:

Nei contratti di concessione è generalmente previsto che la remunerazione del contratto derivi per lo più dalla vendita di servizi resi al mercato e quindi, nel caso specifico, dall’incasso delle tariffe di sosta. Tale incasso, però, a causa delle disposizioni adottate in conseguenza dell’emergenza Covid-19 che hanno limitato la libera circolazione delle persone e determinato la chiusura di molte attività lavorative, si è notevolmente ridotto.

Ferma restando la necessaria analisi del singolo caso concreto, una possibile soluzione generale è riscontrabile nella revisione dei termini economici previsti.

Il vecchio Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’art. 143, co. 8, prevedeva che le variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti che hanno determinato il piano economico e finanziario posto a fondamento del contratto, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, comportano la necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. Il successivo comma 8-bis, introdotto dall’art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. 98 del 2013 afferma che «La convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione».

Anche l’ANAC, nelle Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha affermato che: «nella convenzione dovranno chiaramente essere disciplinate le situazioni per le quali andamenti difformi rispetto a quelli preventivati all’atto di sottoscrizione del contratto possano condurre ad una revisione dello stesso, a favore del concessionario o del concedente, e quelle che invece determineranno una riduzione o aumento degli introiti (e, quindi, possibili perdite o guadagni ulteriori) per il concessionario. In particolare, con riferimento all’esigenza di riequilibrio del piano economico e finanziario, la convenzione dovrà stabilire quali siano gli eventi straordinari e non attribuibili a responsabilità del concessionario in grado di influenzare la realizzazione e la gestione dell’opera, come possibili ritardi nei processi autorizzativi, inadempimenti del concedente, modifiche normative e cause di forza maggiore, che determinano ritardi importanti nel cronoprogramma» (sub paragrafo n. 11.2).

Sembra quindi emergere in prima battuta la necessità di fare riferimento al testo della convenzione, il quale, se carente, potrà eventualmente essere letto alla luce delle disposizioni del codice civile. Resta però inteso che deve comunque provarsi che il piano economico finanziario è stato inciso in modo negativo per il concessionario a causa di un evento straordinario e non attribuibile alla responsabilità del concessionario stesso.

Per quanto riguarda le concessioni regolate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, invece, la norma di riferimento per le concessioni è l’art. 165, co. 6 D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale «Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. (…) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto».

A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto sul punto dalle linee guida n. 9 dell’ANAC, per quanto non vincolanti, «l’articolo 182, comma 3 [revisione dell’equilibrio del piano economico finanziario per fatti non riconducibili all'operatore economico, n.d.r.], del codice dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell’ambito di contratti di concessione prevista all’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all’operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco tassativo di casi di forza maggiore. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore: (…) e) epidemie e contagi; (…)» (sub paragrafo n. 3.3).

 

FAQ n. 2

Il rispetto delle misure di contenimento ha determinato e sta determinando un forte impatto sugli adempimenti contrattuali degli operatori della sosta, dei parcheggi e della mobilità. Quali ulteriori strumenti è eventualmente possibile attivare per una maggiore tutela contrattuale dei singoli operatori?

Risposta:

L’emergenza in atto sta avendo un forte impatto sugli adempimenti contrattuali dei diversi operatori. In molti casi, infatti, l’esecuzione delle varie prestazioni è divenuta, almeno temporaneamente, impossibile o, comunque, eccessivamente onerosa.

Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), all’art. 91, prevede che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

In altre parole, il Decreto n. 18/2020 prende atto della difficile situazione determinatasi per effetto della pandemia e obbliga l’autorità giudiziaria a considerare le (inevitabili) inadempienze contrattuali come non imputabili e, quindi, tali da comportare l’esonero da responsabilità.

In particolare, appare utile ricordare che l’art. 1218 c.c. prevede che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

L’art. 1223 c.c. prevede invece che «il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».

Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, ora convertito in legge, queste disposizioni devono quindi essere lette alla luce del rispetto delle misure da contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, tra le quali dovrebbero essere ricomprese anche le misure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o in ambienti in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale tra i dipendenti.

Tale esonero da responsabilità non è ovviamente automatico, ma deve essere valutato alla luce delle specificità del caso concreto, accertando che, per effetto dell’adeguamento alle misure di contenimento e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, la prestazione cui era tenuto il debitore sia divenuta impossibile o, quantomeno, eccessivamente onerosa.

In un’ottica di breve periodo, il sopra citato art. 91 potrà quindi essere richiamato anche in eventuali rapporti con le Amministrazioni coinvolte al fine di richiedere una riduzione del canone concessorio e/o una sospensione della riscossione. Tali richieste potrebbero affiancarsi, pur restando concettualmente distinte, ad eventuali ulteriori richieste di revisione dei rapporti concessori volti a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni.

 

FAQ n. 3

Senza alcun dubbio già in questa fase 2 dell’emergenza Covid-19, ma ancor più nell’immediato futuro, sarà necessario riorganizzare completamente il trasporto pubblico e pensare a come reagire ad un inevitabile aumento nell'utilizzo dei veicoli privati. Che contributo vuole dare AIPARK alle Istituzioni per affrontare una riorganizzazione del funzionamento della mobilità?

Risposta:

AIPARK sta portando l’attenzione delle Istituzioni sul fatto che il settore della sosta da essa rappresentato è da subito disponibile a mettere al servizio delle Amministrazioni la propria trentennale esperienza per risolvere i problemi cui già si sta andando incontro nel corso della fase 2 e cui si andrà ancora più incontro nel corso della fase successiva.

Le proposte sul tavolo sono diverse. Si parla infatti di:

  • digitalizzazione nella gestione del sistema della sosta;
  • proteggere le categorie di cittadini più deboli con regolamentazioni ad hoc;
  • ridisegnare i piani della sosta per mettere a sistema l’intera offerta al fine di ridurre l’inquinamento e per essere integrati con le altre esigenze della mobilità,
  • valutare chi investe in tecnologie per il pagamento e la gestione della sosta (incluse installazioni di colonnine elettriche) e nella costruzione di parcheggi interrati;
  • individuare l’idoneità di aree di proprietà comunale o private sulle quali sviluppare aree di sosta per far fronte alla presumibile maggior domanda.

Per un approfondimento, Vi invitiamo a leggere

Manifesto congiunto fra AIPARK, MIC – Mobility in Chain, REDAS Engineering, e le prime lettere rivolte al Governo
Link 1ª lettera scritta al Governo
Link 2ª lettera scritta al Governo

 

FAQ n. 4

È Possibile avere informazioni su cosa fanno i colleghi e su cosa è consigliabile/previsto/obbligatorio applicare riguardo alla segnaletica da installare nei parcheggi?

Risposta:

Di fatto i diversi DPCM che sono stati  via via introdotti, non hanno mai trattato nello specifico la tematica della segnaletica da installare nei parcheggi a fronte dell’emergenza Covid19. 
Le sole regole in vigore sono le regole generali che riguardano il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, previsto e ripreso tra l’altro dalle ordinanze regionali, nonché le norme di igiene personali.
Tuttavia, per garantire la sicurezza dei Clienti, per ragioni di opportunità è opportuno procedere ad una fase di analisi che preveda le seguenti valutazioni:

  • individuazione dei percorsi pedonali pre Covid19 abitualmente usati dai Clienti, in ingresso ed in uscita;
  • valutazione,  in caso di più ingressi/uscite, di  quelli più utilizzati;
  • verifica delle aree utilizzate durante la fase di pagamento della sosta (se prima dell'uscita, appena dopo l'ingresso, ecc).

Conclusa tale fase di analisi, qualora le infrastrutture per conformazione lo consentano, è consigliabile attuare alcune misure organizzative dei parcheggi tra le quali:

  • separazione dei flussi pedonali in ingresso ed in uscita dal parcheggio, per fare in modo che non si verifichino il più possibile incroci. Potrebbe capitare che non sia possibile la separazione fisica dei flussi, quindi bisognerà procedere con la condivisione degli spazi mediante segnaletica di cortesia verticale (nastri tensoflex, cartelli, display a messaggio variabile, ecc) ed orizzontale a terra;
    La segnaletica deve essere di immediata comprensione, magari utilizzando i colori che richiamino la destinazione del percorso.

Discorso a parte è rappresentato dalla gestione delle code: dopo aver individuato le zone di possibile accumulo, bisogna prevedere la segnaletica di distanziamento interpersonale.
E' opportuno predisporre e fornire al personale opportune disposizioni per gestire il verificarsi di possibili  assembramenti.
Altro tema delicato è rappresentato dall’utilizzo delle scale e degli ascensori. Per questi ultimi devono essere valutati i possibili utilizzatori e definite le  modalità d’uso, installando appositi cartelli di cortesia all’interno dei vani e nelle zone di attesa.
All’ingresso del parcheggio, in corrispondenza delle barriere o nelle zone di ingresso è opportuno installare segnaletica di cortesia in appositi espositori o mediante pannelli a messaggio variabile, in cui ricordare le disposizioni di sicurezza Covid19,  da adottare e mantenere durante l’utilizzo della struttura  le "buone maniere" da mantenere.

 
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